Statuto ANPI
L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha la finalità e lo scopo di:
- a)
- riunire in associazione tutti coloro che hanno partecipato con azione personale diretta, alla guerra partigiana contro il nazifascismo, per la liberazione d’Italia, e tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito a ridare al nostro paese la libertà e a favorire un regime di democrazia, al fine di impedire il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;
- b)
- valorizzare in campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall’azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i Caduti e perpetuarne la memoria;
- c)
- far valere e difendere il diritto acquisito dei partigiani di partecipare allo sviluppo morale e materiale del Paese;
- d)
- tutelare l’onore e il nome partigiano contro ogni forma di vilipendio o di speculazione;
- e)
- mantenere vincoli di fratellanza tra partigiani italiani e partigiani di altri paesi;
- f)
- adottare forme di assistenza atte a recare aiuti materiali e morali ai soci, alle famiglie dei Caduti e di coloro che hanno sofferto nella lotta contro il fascismo;
- g)
- promuovere studi intesi a mettere in rilievo l’importanza della guerra partigiana ai fini del riscatto del Paese dalla servitù tedesca e delle riconquiste della libertà;
- h)
- promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e qualificazione professionale, che si propongano fini di progresso democratico della società;
- i)
- battersi affinché i princìpi informatori della Guerra di Liberazione divengano elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni;
- l)
- concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione Italiana, frutto della Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli;
- m)
- dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono, singolarmente o in associazioni, per quei valori di libertà e di democrazia che sono stati fondamento della guerra partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta espressione.
Le predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono perseguite, senza scopo di lucro, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di seguito indicate, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i.
In particolare l’Associazione esercita attività aventi ad oggetto:
- Educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione dei valori e delle finalità proprie della Associazione;
- Promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
In via secondaria e strumentale l’Associazione può svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i.